martedì 15 maggio 2012

Nuovi tempi e modalità per la cancellazione dei protesti

Si premette, innanzitutto, che il decreto legislativo numero 150 dell'1 settembre 2011 "Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009 numero 69" ha riformato, tra gli altri, i riti collegati al protesto. In materia di registro dei protesti e riabilitazione del debitore protestato, pur in un quadro normativo sostanzialmente invariato, si inseriscono alcune novità riguardanti le procedure di impugnazione dei provvedimenti ad essi relativi. 

Per ottenere la cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti vi sono diverse procedure a seconda della tipologia del titolo protestato, dei tempi del pagamento e dell'eventuale erroneità o illegittimità della levata. Protesto della cambiale o del vaglia cambiario: il debitore che entro 12 mesi dalla levata del protesto esegue il pagamento del titolo protestato unitamente agli interessi maturati come dovuti ed alle spese per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso, ha diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal Registro Informativo dei Protesti. 

Il debitore che provveda al pagamento dopo i 12 mesi dalla levata può chiederne l'annotazione (ma non la cancellazione immediata) sul Registro Informatico, inoltrando al Presidente della Camera di Commercio competente per territorio la relativa formale istanza. Lo stesso debitore che intenda, invece, ottenerne la cancellazione, può chiedere, trascorso un anno dalla levata del protesto e se non ha subito ulteriori protesti, la riabilitazione del Tribunale e successivamente inoltrare al Presidente della Camera di Commercio l'istanza di cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti, allegando il decreto di riabilitazione del Tribunale. 

Protesto dell'assegno bancario o postale: il debitore che esegue il pagamento del titolo protestato, unitamente agli interessi maturati come dovuti ed alle spese per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso, può chiedere, dopo un anno dalla levata del protesto e se non ha subito ulteriori protesti, la riabilitazione del Tribunale e successivamente inoltrare al Presidente della Camera di Commercio competente l'istanza di cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti, allegando il decreto di riabilitazione del Tribunale. 

Chiunque dimostri, infine, di aver subito levata di protesto - sia di cambiale o vaglia cambiario, sia di assegno bancario o postale - illegittimamente o erroneamente, può inoltrare istanza di cancellazione al Presidente della Camera di Commercio. Su tutte le citate istanze (previste dall'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955 numero 77), il dirigente responsabile dell'ufficio protesti deve provvedere entro 20 giorni dalla data di presentazione delle stesse. Sulla base dell'accertamento della regolarità dell'adempimento o della sussistenza della illegittimità o dell'errore del protesto, il responsabile dirigente dell'ufficio protesti accoglie l'istanza e, non oltre 5 giorni dalla pronuncia, dispone la cancellazione definitiva dal Registro dei dati relativi al protesto, che si considera a tutti gli effetti come mai avvenuto. In caso contrario, decreta la reiezione dell'istanza. Il debitore che non provveda al pagamento del titolo protestato o che non ottenga la cancellazione, rimarrà iscritto nel Registro Informatico dei Protesti per 5 anni dalla levata.

Riguardo la procedura relativa alla riabilitazione, si ribadisce dunque che il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non abbia subito ulteriori protesti può, trascorso un anno dalla levata, presentare istanza di riabilitazione al Presidente del Tribunale. Si ricorda che per le cambiali pagate prima dei 12 mesi dalla levata non è necessario ottenere la riabilitazione, ma è sufficiente inoltrare una semplice istanza di cancellazione al Presidente della Camera di Commercio che decide con decreto. Nel caso in cui il Presidente rigetti l'istanza, il debitore può impugnare il decreto ricorrendo alla Corte d'Appello. Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di riabilitazione, ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero. Il provvedimento che accoglie il ricorso è pubblicato nel Registro Informatico dei Protesti. Con il decreto di riabilitazione, si ricorda ancora, è possibile inoltrare istanza per la cancellazione del protesto, che si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto.
Share/Save/Bookmark

Disclaimer

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza nessuna periodicità, pertanto, non può considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001. Gli autori non ha nno alcuna responsabilità per quanto riguarda i siti ai quali è possibile accedere tramite i collegamenti posti all'interno del sito stesso, forniti come semplice servizio. Il fatto che il blog fornisca questi collegamenti non implica l'approvazione dei siti stessi, sulla cui qualità, contenuti e grafica è declinata ogni responsabilità. Gli autori non sono responsabili per quanto pubblicato dai lettori nei commenti ad ogni post, i commenti ritenuti offensivi, di genere spam o non attinenti potranno essere cancellati; i commenti lesivi dell’immagine o dell’onorabilità di persone terze, non sono da attribuirsi agli autori, nemmeno se il commento viene espresso in forma anonima e comunque verranno cancellati. Decliniamo ogni responsabilità per gli eventuali errori ed inesattezze riportati nel blog e per gli eventuali danni da essi derivanti.

Tutti i testi del blog sono regolati in base alla licenza Creative Commons per i diritti d'autore

Creative Commons License Questo/a opera è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons. E' obbligatorio citare l'autore dell'opera e linkare la fonte. E' vietato rimuovere i link presenti nel testo.

Privacy

Per pubblicare gli annunci sul nostro sito web utilizziamo aziende pubblicitarie indipendenti. Queste aziende possono utilizzare questi dati (che non includono il tuo nome, indirizzo, indirizzo email o numero di telefono) sulle tue visite a questo e altri siti web per creare annunci pubblicitari su prodotti e servizi che potrebbero interessarti. Se desideri ulteriori informazioni a questo proposito e per conoscere le opzioni disponibili per impedire l'utilizzo di tali dati da parte di queste aziende, fai clic qui.
Powered By Blogger