mercoledì 23 febbraio 2011

Novità sull'anatocismo bancario

Si dice anatocismo l'applicazione di un interesse agli interessi maturati in precedenza. Se un capitale produce interessi in un dato periodo, gli interessi calcolati nel periodo successivo sono anatocistici se, oltre ad essere calcolati sul capitale, sono pure calcolati sugli interessi maturati nel periodo precedente. La Cassazione nel 1999 (sentenza numero 2374) ha dichiarato illegittima la prassi delle banche di capitalizzare interessi passivi con periodicità più frequente (di solito, trimestrale) rispetto alle periodicità di accredito degli interessi attivi (di solito, annuale). Illegittimità ribadita a Sezioni unite nel 2004, con una sentenza (la numero 21095) che ha esteso retroattivamente la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ai versamenti effettuati anteriormente alla riforma dell'anatocismo del 1999 (delibera Cicr 9 febbraio 2000 e Dlgs 342/99). Secondo le associazioni dei risparmiatori le sentenze della Cassazione avrebbero potuto aprire la strada a un contenzioso plurimiliardario. Secondo alcune di esse, si sarebbe potuto risalire, nel chiedere il rimborso degli interessi pagati in più, almeno fino agli anni ottanta. Secondo altre, il termine ordinario di prescrizione di 10 anni decorreva dalla sentenza del 2004 e dunque si sarebbe potuto agire fino ai versamenti del 1994. La Cassazione (sentenza numero 24410 del 2010) ha chiarito, tra l'altro, che il termine di prescrizione decennale decorre dalla chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati addebitati. Il decreto milleproroghe (comma 9, articolo 2 quinquies) stabilisce invece che la prescrizione decorre non dal giorno della chiusura del conto ma dal giorno di ogni singola annotazione dei versamenti effettuati dai clienti a ripianamento degli interessi passivi addebitati nel conto.
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