sabato 15 gennaio 2011

Se la cartella esattoriale non è stata notificata cosa succede?

Quando la cartella esattoriale contiene un errore palese come ad esempio l'errore di persona, l'evidente errore logico o di calcolo, di doppia imposizione, del tributo già pagato, la mancata considerazione di diritti a riduzioni, eccetera, è preferibile tentare di farsi annullare o correggere la cartella (a seconda dei casi) rivolgendosi in modo amichevole direttamente all'ente creditore, senza procedere subito con la procedura di contestazione formale in via giudiziale. Infatti, è possibile avviare la procedura di autotutela, una procedura stragiudiziale che viene attivata inviando all'ente creditore una richiesta contenente gli estremi dell'atto e i motivi per i quali se ne chiede l'annullamento o la correzione e allegando la documentazione che dimostra l'errore. Bisogna tenere presente, tuttavia, che questa procedura non sospende automaticamente il termine per fare il ricorso giudiziale. Il consiglio quindi è di agire tempestivamente e chiedere che tale sospensione venga concessa e, in caso di risposta negativa, stare molto attenti a non far decorrere i giorni utili per l'impugnazione giudiziale. Dopo tale termine, infatti, il ricorso giudiziale non potrà più essere presentato.

Generalmente la cartella esattoriale può essere contestata soltanto per vizi formali propri o di notifica, oppure per vizi di notifica dell'atto precedente. Nel caso in cui l'atto precedente risulti regolarmente notificato e non impugnato nei termini previsti, la cartella potrà essere impugnata solo per vizi propri, mentre l'atto precedente rimane valido.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, se il verbale (atto che dovrebbe precedere la cartella) non è stato notificato regolarmente e, quindi, la cartella è il primo atto con il quale il debitore viene a conoscenza della pretesa, insieme ad essa è contestabile anche il contenuto del verbale stesso, ovvero si possono utilizzare questioni di merito riguardo alla sanzione originaria recuperando, così, il diritto alla difesa che non si è potuto esercitare in precedenza.

I termini per proporre il ricorso davanti al Giudice o alla Commissione Tributaria cambiano a seconda del tributo oggetto della cartella. Di recente la Cassazione, con sentenza 8200/2009, ha precisato, per le cartelle esattoriali che riguardano il codice della strada, che è possibile ricorrere al Giudice di Pace solo nel caso in cui la notifica del precedente verbale è viziata e, quindi, per quanto prevede la legge, la cartella è il primo atto con il quale si viene a conoscenza della multa. Se, invece, si intende contestare la cartella in sè (per vizi formali o di notifica) non coinvolgendo il verbale precedente, correttamente notificato, si deve procedere presso il Giudice dell'esecuzione ai sensi degli articoli 615 e 617 del Codice di Procedura Civile. Questo perché in tal caso, la cartella è il primo atto dell'azione esecutiva.
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