domenica 22 agosto 2010

Regolamento del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa

Il DECRETO 21 giugno 2010, numero 132, approvato dal Governo, pone l'accento sui requisiti e sulle condizioni per l'accesso alle agevolazioni inerenti i mutui contratti per l'acquisto della prima casa.

Di seguito elenchiamo le caratteristiche principali che deve possedere il beneficiario:

1. Per accedere alle agevolazioni i beneficiari devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti soggettivi:

a) titolo di proprietà sull'immobile oggetto del contratto di mutuo;
b) titolarità di un mutuo di importo erogato non superiore a 250.000 euro, in ammortamento da almeno un anno;
c) indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30.000 euro.

2. L'immobile non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969 e deve costituire l'abitazione principale del beneficiario alla data di presentazione della domanda.

3. L'ammissione al beneficio è subordinata all'accadimento di almeno uno dei seguenti eventi, successivi alla data di stipula del contratto di mutuo e tali da determinare la temporanea impossibilità del beneficiario a provvedere al pagamento delle rate alla loro scadenza naturale:

a) perdita del posto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o termine del contratto di lavoro parasubordinato o assimilato, con assenza non inferiore a tre mesi di un nuovo rapporto di lavoro;

b) morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza di uno dei componenti il nucleo familiare, nel caso in cui questi sia percettore di reddito per almeno il 30% del reddito
imponibile complessivo del nucleo familiare domiciliato nell'abitazione del beneficiario;

c) pagamento di spese mediche o di assistenza domiciliare documentate per un importo non inferiore a 5.000 euro annui;

d) spese di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione o di adeguamento funzionale dell'immobile oggetto del mutuo, sostenute per opere necessarie e indifferibili per un importo, direttamente gravante sul nucleo familiare domiciliato nell'abitazione del beneficiario, non inferiore a 5.000 euro;

e) aumento della rata del mutuo, regolato a tasso variabile, rispetto alla scadenza immediatamente precedente, direttamente derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse, di almeno il 25% in caso di rate semestrali e di almeno il 20% in caso di rate mensili.
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