lunedì 21 giugno 2010

Deducibilità dei crediti non riscossi

La deducibilità dei crediti non riscossi è un tema spinoso che attiene per lo più alle società di recupero crediti. Quest'oggi, all'interno de "L'esperto risponde", rubrica a cura della redazione de "Il Sole 24 Ore", si è data risposta a questo quesito che, essendo di interesse generale, vista la moltitudine di agenzie sparse sul territorio nazionale, merita senz'altro un approfondimento.

Il titolare di un'agenzia di recupero crediti ha fatto presente che, molti clienti, dopo aver tentato di riscuotere il proprio credito per via stragiudiziale, non essendo stato possibile, gli chiedono di rilasciare idonea certificazione utile ai fini della deduzione fiscale dei crediti non riscossi. Questa prassi è in uso specialmente quando si tratta di piccoli crediti, talmente contenuti da rendere la via stragiudiziale estremamente onerosa e, di fatto, sconveniente da seguire.

La domanda che il lettore si pone è la seguente: "Sono idonei i seguenti strumenti ai fini pratici?"

Gli strumenti di cui parla il lettore sono la perizia di inesigibilità; la dichiarazione di irreperibilità documentata; la dichiarazione inerente le spese di procedura giudiziale qualora superino l'importo del credito; la dichiarazione di remissione del debito.

Marco Peverelli e Gianluca Dan hanno risposto in maniera assai esaustiva partendo dal presupposto che "le perdite sui crediti possono essere dedotte se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. Le prove che attestano gli elementi certi e precisi richiesti dalla normativa in vigore (articolo 101, comma 5 del Tuir) devono essere valutate caso per caso, ma la giurisprudenza ha considerato sufficienti alcuni indizi, quali l'irreperibilità del debitore, la nullatenenza di beni da parte di quest'ultimo o una situazione debitoria talmente compromessa da non poter consentire alcuna procedura esecutiva. I documenti indicati dal lettore sono, quindi, adatti a provare l'effettività della perdita."

Peverelli e Dan, poi, fanno una precisazione dicendo che, "in linea di principio, la mera rinuncia a crediti, essendo volontaria, potrebbe non assumere la rilevanza richiesta per la deducibilità della perdita, salvo provare la convenienza economica di tale scelta."
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