mercoledì 19 agosto 2009

Guida ai prestiti per protestati


La guida ai prestiti per i protestati, da noi appositamente redatta, è volta a favorire la conoscenza di ogni aspetto relativo ai protesti. Faremo luce su molti aspetti poco chiari della normativa in vigore che, spesso e volentieri, generano confusione. Il linguaggio utilizzato in questa breve guida è un po' tecnico ma abbiamo cercato di renderlo comprensibile al massimo riducendo al minimo i tecnicismi.

La guida ai prestiti per i protestati consta delle seguenti 4 sezioni:

- Cosa è un protesto?
- Chi sono gli organi preposti a constatare un mancato pagamento e iscrivere una persona nel registro informatico dei protesti?
- Le banche e le finanziarie quali garanzie chiedono per concedere un prestito ai protestati e quali sono le tipologie di prestiti per i protestati?
- Quali sono i riferimenti normativi per i protesti?

COSA E' UN PROTESTO?

Letteralmente un protesto non è altro che l'accertamento del mancato pagamento o della mancata accettazione di una cambiale o di qualsiasi titolo di credito (ad esempio un assegno, le rate di un prestito o di un mutuo, eccetera). Nel linguaggio comune sentiamo spesso utilizzare la frase "mandare una cambiale in protesto"; da questa deriva l'istituto del protesto cambiario che tratteremo a breve, ed in maniera approfondita, all'interno della guida.

CHI SONO GLI ORGANI PREPOSTI A CONSTATARE UN MANCATO PAGAMENTO E ISCRIVERE UNA PERSONA NEL REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI?

La constatazione, detta solenne, viene fatta sempre da un pubblico ufficiale. Il protesto vero e proprio viene redatto da un notaio o da un ufficiale giudiziario e, nei piccoli Comuni, dal segretario comunale. Il protesto deve essere compilato in brevissimo tempo, solitamente entro e non oltre i due giorni feriali successivi alla scadenza della cambiale (o altro titolo di credito) e redatto su un foglio di allungamento unito alla cambiale.

I protesti effettuati in ciascuna Provincia prima del 1995 venivano resi noti tramite il bollettino dei protesti cambiari, pubblicato ogni due settimane a cura della Camera di Commercio; dal 1995 in poi, invece, gli ufficiali levatori trasmettono alla camera di commercio competente per territorio, entro il primo giorno di ogni mese, l’elenco dei soggetti protestati nel corso del mese precedente (fino al giorno 26 compreso). La Camera di Commercio inserisce i protestati nel "Registro informatico dei protesti" entro 10 giorni dalla trasmissione dell'elenco. Il protestato, a questo punto, resta iscritto in tale registro per cinque anni, ma può esserne cancellato prima, su presentazione, decorso un anno dal protesto, dell'istanza di riabilitazione al tribunale (nel caso di assegni) o al dirigente responsabile dell'ufficio protesti della camera di commercio (nel caso di cambiali) accompagnata dalla quietanza di pagamento del titolo protestato (con firma autentica).

In seguito all'atto di protesto, il possessore della cambiale insoluta (o altro titolo di credito insoluto) può intraprendere azioni legali contro gli obbligati principali (azione diretta: spetta a coloro che hanno assunto il debito in via originaria) o di regresso (azione di regresso: spetta a coloro che trasferendo il diritto di credito incorporato nella cambiale, hanno assunto la responsabilità del pagamento) attraverso tre fasi:

a) atto di precetto;
b) pignoramento dei beni;
c) vendita dei beni pignorati.

>>> Atto di precetto

L'atto di precetto è l'intimazione di pagare l'importo della cambiale insoluta (o di altro titolo di credito insoluto) aumentato delle spese e degli interessi entro un termine non inferiore a 10 giorni.

>>> Pignoramento dei beni

Il pignoramento dei beni consiste nell'espropriazione forzata dei beni dell'obbligato alla quale si procede qualora il debitore non abbia pagato entro il termine fissato con l'atto di precetto; anche in questa fase il debitore ha la possibilità di versare la somma dovuta all'ufficiale giudiziario, il quale provvederà a farla avere al creditore.

>>> Vendita dei beni pignorati

Nei casi più gravi e disperati si procede alla vendita dei beni pignorati, effettuata all'asta con assegnazione al maggior offerente. Con il ricavato della vendita dei beni pignorati si provvede a risarcire il soggetto creditore. Da notare come, in questo caso, le azioni cambiarie non sono rivolte contro la persona fisica dell'obbligato ma direttamente contro i beni di sua proprietà.

LE BANCHE E LE FINANZIARIE QUALI GARANZIE CHIEDONO PER CONCEDERE UN PRESTITO AI PROTESTATI E QUALI SONO LE TIPOLOGIE DI PRESTITI PER I PROTESTATI?

Trattandosi di "cattivi pagatori" i protestati possono accedere al credito solo a determinate condizioni. Di norma le banche o le finanziarie concedono prestiti ai protestati solo dopo aver studiato ed analizzato a fondo la situazione economica e lavorativa del richiedente che, dal canto suo, potrà sottoscrivere, di solito, una cessione del quinto dello stipendio o della pensione, un prestito con delega o un finanziamnento cambializzato. In linea di massima, dunque, possono richiedere finanziamenti tutti i protestati che abbiano un posto di lavoro a tempo indeterminato e che possano fornire ampie garanzie anche dal punto di vista delle proprietà personali (case, terreni, automobili, eccetera). Molto spesso è richiesta anche la firma di un garante perchè il prestito vada a buon fine.

Il maggior rischio derivante dalla storia del cliente è, di fatto, abbattuto da queste forme di finanziamento che, per lo più, presentano la caratteristica di trattenere direttamente dalla busta paga del lavoratore una quota predefinita del salario. Purtroppo, come abbiamo visto un po' di tempo fa in un post dedicato alla cessione del quinto dello stipendio o della pensione, questa particolare forma di finanziamento è caratterizzata da costi elevatissimi e spesso del tutto ingiustificati.

QUALI SONO I RIFERIMENTI NORMATIVI PER I PROTESTI?

- Le modalità di attuazione del Registro Informatico dei Processi sono regolamentate dal Decreto Ministeriale numero 316 del 9/8/2000, a norma dell'articolo 3 bis del Decreto Legge del 18 settembre 1995 numero 381, convertito in seguito dalla Legge del 15 novembre 1995 numero 480.

- Per cancellare un protesto è, invece, necessario far riferimento alla Legge numero 235 del 18/8/2000.

- Il "Registro dei Protestati cambiari", accessibile via internet, ha sostituito la pubblicazione cartacea dell'Elenco dei Protestati Cambiari così come previsto ai sensi della Legge numero 77 del 12/2/1955.

APPROFONDIMENTI SU ARGOMENTI CORRELATI

- Come cancellare un protesto

- Cessione del quinto: i Taeg applicati oscillano tra il 16% e il 35%!

- Cessione del quinto dello stipendio: in Italia è la forma di rimborso più utilizzata!

- INPS: prestiti agevolati con cessione del quinto della pensione


Normativa Protesti
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