domenica 12 luglio 2009

Nuove regole per i leasing

Leasing con nuove regole di derivazione Ires/Ias se stipulati prima dal 2008. Per i contratti antecedenti vale, invece, la disciplina transitoria prevista dalla manovra anticrisi (Decreto Legge 185/08), senza però poter operare deduzioni extracontabili.

Questi, in estrema sintesi, sono i dettami della circolare 33/E diramata venerdì scorso dall'Agenzia delle Entrate che, a ben vedere, fornisce anche le prime istruzioni sul principio di rilevanza fiscale dei criteri Ias introdotto dalla Legge Finanziaria del 2008 (Legge 244/07), ponendo l'accento, in particolar modo, sulle regole transitorie e la facoltà di riallineamento previste dalla manovra anticrisi. La circolare ha, altresì, fatto chiarezza in merito alle divergenze strutturali, come quelle sui marchi e l'avviamento che, di fatto, non rientrano nel regime transitorio.

La Legge Finanziaria 2008 (Legge 244/07) ha eliminato numerosi disallineamenti per le società che adottano i criteri Ias, stabilendo la piena efficacia fiscale dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione dei componenti reddituali. La derivazione rafforzata ha effetto per i componenti rilevati in bilancio dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Restano, dunque, i disallineamenti creati prima del 2008.

Il Decreto Legge 185/08, meglio noto come decreto anticrisi, ha permesso di affrancare le differenze esistenti al primo gennaio 2009 pagando un'imposta sostitutiva. Gli effetti delle vecchie operazioni che ricadono nel bilancio 2008 continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale precedente se le operazioni sono diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto al bilancio 2007.

APPROFONDIMENTI

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