martedì 30 giugno 2009

Commissione di massimo scoperto allo 0,5%

Tra i mille balzelli inopinatamente appioppati ai clienti da parte delle banche, quello più indigesto è di sicuro colui il quale risponde al nome di "Commissione di massimo scoperto".

Le associazioni dei consumatori da una parte ed il Governo dall'altra, a più riprese hanno cercato soluzioni in grado di rimodulare questa voce di costo a vantaggio dei consumatori, pur tuttavia riconoscendone la leggittimità applicativa da parte degli istituti di credito.

Inizialmente si è stabilito, con il Decreto anticrisi, la nullità della commissione di massimo scoperto quando il cliente non ha un fido o il saldo del conto corrente è in rosso per meno di 30 giorni consecutivi. Per ciò che attiene la banca, invece, è prevista una remunerazione per la sola messa a disposizione di una linea di credito a prescindere dall'utilizzo e dalla durata dell'utilizzo dei fondi.

Le banche, fiutando il minor guadagno, hanno abilmente aggirato la norma, inventando, con estro e creatività, nuove voci di costo dai nomi più disparati come, ad esempio, "corrispettivo sull'accordato", "penale di sconfino", "tasso debitore in caso di utilizzo oltre fido", tutte aventi lo stesso fine, ovvero svolgere la medesima funzione della commissione sul massimo scoperto.

Ebbene, tutte queste voci assimilabili alla CMS sono state dichiarate nulle da un decreto legge ad hoc, approvato venerdì scorso dal Consiglio dei Ministri, in base al quale, l'ammontare del corrispettivo per il servizio di messa a disposizione di somme a favore del cliente non può, in nessun caso, superare lo 0,5% per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione.

Restano, invece, ancora in vigore le spese, per lo più forfettarie, previste in caso di utilizzo extra fido o di sconfinamento in rosso per i clienti non affidati.
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