mercoledì 25 marzo 2009

Il ravvedimento operoso riduce le sanzioni anche per violazioni precedenti al decreto anticrisi

L'istituto del "ravvedimento operoso" (articolo 14 della Legge 29 dicembre 1990, n. 408 e in seguito articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472) è uno strumento che consente al contribuente di poter regolarizzare le violazioni e le eventuali omissioni a carattere tributario usufruendo di forti sconti.

Vediamo un pò più nel dettaglio quali sono le riduzioni di cui gode un contribuente che decide di ricorrere al ravvedimento operoso.

Come previsto dal decreto anticrisi (Decreto Legge n. 185 del 2008) se il contribuente provvede a regolarizzare un omesso o carente versamento entro 30 giorni dal termine previsto, le sanzioni si riducono a 1/12 del minimo.

Se la regolarizzazione delle violazioni formali e di quelle sostanziali viene effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione si riduce ad 1/10 del minimo.

Se il ravvedimento riguarda invece l’omessa presentazione della dichiarazione, la sanzione si riduce ad 1/12.

Come chiarito nella circolare n. 10 dell’Agenzia delle Entrate le nuove riduzioni delle sanzioni trovano applicazione dalle regolarizzazioni effettuate dal 29 novembre 2008 data di entrata in vigore del decreto. Ne consegue che le nuove sanzioni ridotte si applicano anche alle violazioni commesse precedentemente all’entrata in vigore del decreto anticrisi.
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